
Negli ultimi mesi, il panorama dell’infortunistica stradale in Italia è stato scosso dal caso DallBogg. Molti assicurati, danneggiati e professionisti del settore legale e peritale si trovano oggi di fronte a un interrogativo estremamente concreto: cosa succede quando la gestione di un sinistro stradale non rappresenta più un problema isolato legato alle singole dinamiche del fatto, ma si trasforma in una criticità strutturale dell’intero sistema risarcitorio?
In condizioni ordinarie, l’attività di assistenza e tutela del danneggiato segue un iter procedimentale lineare e consolidato: si procede all’apertura della posizione materiale, si formula e si inoltra la formale richiesta risarcitoria ai sensi delle normative vigenti (quali gli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private), si trasmettono i supporti probatori e documentali, si avviano le interlocuzioni con i liquidatori incaricati, si sollecita l’accertamento peritale sul mezzo o la visita medico-legale sul soggetto leso, e infine si valuta la congruità dell’offerta economica o la legittimità di un eventuale diniego. Se necessario, l’azione si sposta sul piano del contenzioso giudiziario.
Nel contesto legato alla compagnia DallBogg, tuttavia, la situazione assume una fisionomia radicalmente diversa. Non siamo dinanzi a un mero ritardo nella liquidazione di un fascicolo, a una proposta transattiva ritenuta incongrua o a una contestazione localizzata sulla responsabilità civile. La fattispecie coinvolge direttamente una compagnia assicurativa di diritto estero operante sul territorio italiano, complessi provvedimenti sanzionatori ed interdittivi emanati dall’Autorità di Vigilanza bulgara (FSC), avvisi ufficiali dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), canali di comunicazione straordinari e migliaia di posizioni liquidative improvvisamente prive di un interlocutore nazionale di riferimento.
Il percorso del dissesto: cosa è successo alla compagnia DallBogg
DallBogg: Life and Health è un’impresa di assicurazione con sede legale in Bulgaria che ha esercitato la propria attività in Italia avvalendosi del regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), concentrando il proprio portafoglio prevalentemente nel ramo della Responsabilità Civile Autoveicoli Obbligatoria (RCA) e, in flussi minori, nel comparto delle cauzioni. I segnali di squilibrio operativo e normativo hanno iniziato a manifestarsi pubblicamente già nel corso del 2025.
L’IVASS, con un comunicato datato 13 giugno 2025, aveva reso nota la misura cautelare temporanea disposta dalla Financial Supervision Commission (FSC) bulgara, la quale inibiva alla compagnia la sottoscrizione di nuovi contratti transfrontalieri a fare data dal 1° luglio 2025. Successivamente, il 1° ottobre 2025, l’Autorità di Vigilanza italiana confermava l’estensione e la continuità di tale blocco distributivo, vietando tassativamente a DallBogg l’emissione di nuovi prodotti, nonché il rinnovo delle polizze in corso di validità, sino al totale e verificato adeguamento ai parametri patrimoniali e organizzativi richiesti dalla normativa comunitaria.
La parabola restrittiva è proseguita nei primi mesi del 2026, periodo in cui l’IVASS ha evidenziato ulteriori gravi disfunzioni operative, quali il sistematico mancato rilascio degli attestati di rischio relativi alle polizze RCA in imminente scadenza. Tale omissione ha richiesto un coordinamento internazionale urgente, che ha visto il coinvolgimento diretto dell’EIOPA (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali) e delle Autorità di vigilanza dei vari Paesi membri ospitanti.
La svolta definitiva del 9 giugno 2026: La Financial Supervision Commission (FSC) bulgara ha decretato la revoca ufficiale dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei confronti di DallBogg. L’IVASS ha immediatamente recepito la comunicazione, sancendo l’assoluto divieto per la compagnia di stipulare nuovi contratti, prorogare i vincoli contrattuali pendenti o ampliare le coperture assicurative in essere sul territorio nazionale.
I presupposti giuridici che hanno condotto alla revoca del provvedimento autorizzativo risiedono, secondo quanto formalizzato dalla FSC, nel mancato rispetto dei requisiti patrimoniali minimi (MCR – Minimum Capital Requirement) imposti dal regime normativo europeo Solvency II, nell’insufficiente formulazione di un piano di risanamento finanziario reputato idoneo dall’organo di controllo, nonché in strutturali carenze qualitative e quantitative nella gestione interna dei sinistri, nell’evasione dei reclami e nell’esecuzione dei pagamenti indennitari all’interno del mercato unico europeo.
Stato dei contratti: le polizze RCA DallBogg sono ancora valide?
L’interrogativo primario per le migliaia di automobilisti italiani che circolano con un contrassegno DallBogg attiene alla persistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Sulla scorta delle disposizioni ufficiali diramate dall’IVASS, la revoca della licenza assicurativa non determina l’automatica e immediata caducazione o nullità dei contratti in essere. Pertanto, le polizze DallBogg già perfezionate restano pienamente valide e mantengono la loro efficacia sanzionatoria e protettiva fino alla naturale data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione.
Tale orientamento trova riscontro letterale nelle traduzioni delle memorie informative e delle Question & Answers (Q&A) diffuse dalla FSC bulgara. Il contratto RCA permane in vita ed è idoneo a manlevare l’assicurato dai rischi derivanti dalla circolazione stradale fino alla scadenza o, in alternativa, fino al momento in cui dovesse essere dichiarata l’apertura di una formale procedura fallimentare da parte della magistratura ordinaria o del giudice fallimentare bulgaro competente. Sino a tale ipotetico spartiacque giuridico, DallBogg conserva l’obbligo di legge di ricevere, istruire, esaminare e liquidare le istanze risarcitorie legittimamente presentate dai soggetti danneggiati.
Guida operativa: a chi inviare richieste di risarcimento e reclami
L’assetto logistico e di rappresentanza della compagnia in Italia ha subito un mutamento radicale che aggrava sensibilmente le modalità di esercizio dei diritti dei danneggiati. Sotto il profilo strettamente formale, l’IVASS ha comunicato che i canali ufficiali messi a disposizione dall’Autorità Bulgara per l’inoltro delle richieste di risarcimento e dei relativi reclami sono i seguenti:
- Canale telematico: info@dallbogg.com (Indirizzo e-mail ordinario internazionale)
- Sede postale: G. M. Dimitrov Blvd 1, 1172 Sofia, Bulgaria
Sotto il profilo strettamente operativo e legale, l’adozione di questi soli canali solleva riserve sostanziali in merito alla certezza del diritto e alla opponibilità delle comunicazioni. Una trasmissione eseguita verso un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) e situato fuori dai confini nazionali non offre le medesime tutele probatorie previste dall’ordinamento italiano in tema di notificazione e interruzione dei termini prescrizionali.
A complicare ulteriormente lo scenario interviene la cessazione dei rapporti interni sul territorio italiano. Come formalizzato in un apposito avviso pubblicato sul portale informativo di DallBogg Italy:
Cessazione Mandato DioDea Italy S.r.l.: A seguito del provvedimento di revoca della licenza, il rapporto di mandato e rappresentanza intercorrente tra la compagnia DallBogg e la società DioDea Italy S.r.l. per la gestione e liquidazione dei sinistri stradali sul territorio italiano è definitivamente cessato. DioDea Italy S.r.l. non è più investita di alcuna facoltà dispositiva, istruttoria o di rappresentanza, e non è autorizzata a svolgere attività di accertamento, trattazione, liquidazione, né a ricevere reclami o atti giudiziali per conto della mandante estera.
La scomparsa di un rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia (figura obbligatoria ai sensi della Direttiva Auto comunitaria) priva il danneggiato italiano e i professionisti della tutela di un interlocutore giuridico di prossimità, costringendo a un’interlocuzione diretta con la casa madre bulgara, con evidenti barriere linguistiche, procedurali e operative.
L’intervento delle tutele pubbliche: il ruolo di Consap e del Fondo di Garanzia
Un errore interpretativo diffuso tra i non addetti ai lavori consiste nel ritenere che, a fronte della revoca dell’autorizzazione di una compagnia aerea o assicurativa, si attivi automaticamente il paracadute solidaristico nazionale. Sul punto, la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) ha espresso un orientamento chiarificatore di fondamentale importanza: la mera revoca della licenza assicurativa da parte dell’Autorità bulgara non integra, ex se, il presupposto di legge per l’attivazione e l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada italiano.
L’ordinamento italiano, regolato dall’articolo 283 del Codice delle Assicurazioni Private, circoscrive l’intervento del Fondo nazionale a tassative ipotesi di dissesto, individuabili esclusivamente nell’assoggettamento dell’impresa di assicurazione a una formale procedura di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa (o corrispondenti istituti concorsuali esteri).
| Soggetto Competente | Ambito di Applicazione / Ruolo | Stato Attuale dell’Intervento |
|---|---|---|
| DallBogg (Casa Madre) | Ricezione, istruttoria e liquidazione diretta dei sinistri stradali RCA. | Attivo tramite e-mail ordinaria; l’esame delle pratiche sconta gravi ritardi operativi. |
| DioDea Italy S.r.l. | Precedente mandatario e rappresentante di gestione in Italia. | Mandato cessato. Non ha più alcuna facoltà di ricevere atti o liquidare danni. |
| Fondo di Garanzia Italiano (Consap) | Intervento per insolvenza ai sensi dell’art. 283 CAP. | Non operante. La sola revoca della licenza non abilita l’intervento economico del fondo italiano. |
| Fondo di Garanzia Bulgaro | Organismo di garanzia dello Stato d’origine della compagnia. | Garante di ultima istanza secondo la normativa bulgara; si preannunciano tempi di attesa dilatati. |
Per quanto concerne i contratti di assicurazione obbligatoria RCA, le Autorità di Sofia hanno confermato l’operatività dei meccanismi di salvaguardia interni alla Repubblica di Bulgaria, identificabili nel Fondo di Garanzia Bulgaro (National Bureau of Bulgarian Motor Insurers o equivalente fondo di compensazione nazionale). La Consap ha ribadito che, allo stato attuale, l’impresa DallBogg rimane l’unica ed esclusiva responsabile della gestione delle pendenze risarcitorie e dell’erogazione dei relativi pagamenti. Il Fondo di garanzia bulgaro interviene a presidio del soddisfacimento dei crediti da sinistro, ma le stesse note informative della FSC avvertono che le tempistiche istruttorie e liquidative potrebbero subire dilatazioni straordinarie rispetto agli standard previsti dalle direttive europee.
Il caso DallBogg come crisi sistemica del comparto risarcitorio
L’analisi condotta dallo Studio Tecnico Morganti evidenzia come il caso DallBogg non possa essere declassato a mera vicenda burocratica d’oltreconfine. Quando le medesime incertezze operative si riverberano simultaneamente su una platea vasta di posizioni aperte, ci si trova dinanzi a una vera e propria criticità di sistema, che mette a nudo i limiti dei controlli sulle attività in regime di libera prestazione di servizi.
I quesiti di ordine squisitamente tecnico che i professionisti si trovano ad affrontare quotidianamente rivestono un carattere d’urgenza:
- Quale reale valenza probatoria e interruttiva della prescrizione può essere ascritta a una richiesta risarcitoria trasmessa a una casella e-mail ordinaria (info@dallbogg.com) priva di certificazione di consegna?
- Quali sono i meccanismi giuridici per perfezionare la messa in mora in assenza di una sede o di un rappresentante legale validamente costituito nel territorio della Repubblica Italiana?
- In caso di accertata inerzia della compagnia bulgara, a quale organo ispettivo deve essere indirizzato il formale reclamo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede?
- Quali strumenti processuali restano esperibili qualora il danneggiato debba promuovere un’azione giudiziaria (es. citazione o ricorso) finalizzata all’accertamento del danno, considerando i costi e le complessità delle notifiche transfrontaliere ai sensi del Regolamento UE 2020/1784?
Le stime di mercato fluttuanti tra gli organi di stampa specializzati indicano la presenza in Italia di circa 3.800 sinistri pendenti legati a polizze DallBogg, con un’esposizione finanziaria complessiva stimata nell’ordine di 76 milioni di euro, ripartiti tra ingenti danni materiali e gravi lesioni macrolesive alla persona. Sebbene non si tratti di risultanze ufficiali fornite dagli organi di liquidazione coatta, tali indici numerici chiariscono la potenziale magnitudo del danno sociale ed economico per i cittadini automobilisti e per i terzi danneggiati.
Protocollo d’azione per il danneggiato: cosa fare nell’immediatezza
Qualora un soggetto sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale in cui il veicolo di controparte risulti coperto da polizza assicurativa DallBogg, è indispensabile adottare un rigido protocollo di comportamento documentale e procedimentale per preservare integralmente il proprio diritto al risarcimento:
1. Cristallizzazione della prova materiale e documentale
È necessario raccogliere e catalogare ogni elemento probatorio disponibile senza dilazione temporale: il modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI) debitamente sottoscritto, la copia della polizza della controparte (laddove reperita), i rilievi fotografici dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai vettori, i preventivi di riparazione o le perizie tecniche estimative, gli eventuali verbali redatti dalle Autorità di Polizia intervenute (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale) e le dichiarazioni scritte dei testimoni oculari identificati sul posto. In presenza di lesioni fisiche, assume carattere primario la costituzione del dossier medico, a partire dal verbale di Pronto Soccorso sino ai certificati di prosecuzione di malattia e alla relazione medico-legale di parte.
2. Redazione e trasmissione blindata della richiesta di risarcimento
La formale richiesta di risarcimento danni deve essere redatta con assoluto rigore analitico, specificando analiticamente gli elementi costitutivi della pretesa (targhe, dinamica del fatto, identificativi delle parti, nesso di causalità e quantificazione provvisoria dei danni). Al fine di mitigare l’assenza di una PEC della compagnia, è consigliabile procedere all’invio dell’atto non solo all’indirizzo e-mail ordinario indicato dalle Autorità, ma anche tramite **Raccomandata con Ricevuta di Ritorno Internazionale** indirizzata alla sede legale della compagnia in Bulgaria (G. M. Dimitrov Blvd 1, 1172 Sofia, Bulgaria), conservando meticolosamente le ricevute di spedizione, i codici di tracciamento internazionale e l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario.
3. Attivazione della procedura di reclamo e monitoraggio istituzionale
In ipotesi di mancato riscontro nei termini o di dinieghi privi di motivazione tecnica, è opportuno formulare un formale reclamo da trasmettere agli organi di controllo competenti, richiedendo l’esplicitazione dello stato della pratica, l’indicazione dei riferimenti del liquidatore eventualmente assegnato e l’accesso agli atti istruttori. Risulta altresì fondamentale seguire costantemente i canali informativi di IVASS e Consap per intercettare tempestivamente variazioni nei protocolli di gestione o l’eventuale transizione verso una procedura concorsuale che abiliti l’intervento del Fondo di Garanzia italiano.
La funzione di tutela degli operatori specializzati
La vicenda in esame dimostra in modo inequivocabile come la tutela del danneggiato da incidente stradale non possa esaurirsi in una gestione atomistica e disorganizzata delle singole pratiche. Davanti a una crisi di sistema, i professionisti dell’infortunistica stradale hanno il preciso dovere di fare sistema, uniformando le strategie difensive e sollecitando risposte chiare e univoche da parte degli organi di vigilanza.
Lo Studio Tecnico Morganti si pone in prima linea per richiedere alle Autorità nazionali ed europee l’emanazione di linee guida vincolanti che offrano certezze operative in merito a:
- L’istituzione di un canale telematico certificato (PEC) o di un ufficio di corrispondenza temporaneo in Italia per la ricezione valida degli atti;
- La definizione di modalità semplificate e condivise per la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione biennale previsti dall’art. 2947 c.c.;
- La designazione chiara del soggetto preposto all’istruttoria delle pratiche precedentemente incardinate presso DioDea Italy S.r.l.;
- La trasparenza nell’accesso ai documenti delle perizie e ai verbali di liquidazione.
L’obiettivo essenziale è evitare che i danneggiati italiani restino intrappolati in un vuoto normativo e operativo, costretti a subire le conseguenze patrimoniali dell’insolvenza di un operatore estero.
Lo Studio Tecnico Morganti garantisce assistenza tecnica, peritale e legale qualificata a tutti i soggetti coinvolti in sinistri stradali con veicoli assicurati con la compagnia DallBogg, occupandosi della corretta impostazione delle richieste risarcitorie, della redazione dei reclami formali e della verifica della documentazione a tutela del pieno diritto al giusto risarcimento del danno.

