In materia di incidenti stradali ha generato interesse la recente Ordinanza 26873/2022 della Corte di Cassazione, che esclude la responsabilità del conducente in caso di sinistro se valutato pericoloso il comportamento messo in atto dal pedone investito.

Ordinanza 26873/2022 della Corte di Cassazione

Quante volte abbiamo sentito dire “il pedone ha sempre ragione”

Ma è davvero così? Il passante è continuamente esentato di qualsivoglia responsabilità in avvenimenti fortuiti che possono generare il sinistro stradale? Ecco cosa dice il parere che ci viene fornito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza 26873/2022 si è occupata della responsabilità dei pedoni coinvolti in incidenti stradali.

Il pedone non ha sempre ragione. L’ordinanza 26873/2022 dalla Corte di Cassazione:

Nel caso preso in esame, il pedone citava in giudizio il conducente e l’Istituto assicuratore attraverso la RCA dell’automobile, chiedendo ai colpevoli il pagamento dei danni fisici patiti al momento dell’incidente avvenuto durante la notte su una via extraurbana. Le istanze dell’accusa sono state rigettate sia in primo grado che dalla Corte di Appello. Il pedone allora ricorreva attraverso Cassazione, lamentando, fra l’altro, anche l’errata stima delle prove di parte analizzate dai giudici precedentemente.

La Corte di Cassazione, nel rinsaldare le decisioni del Tribunale e del successivo appello, ha rigettato la richiesta del pedone, precisando che :

” la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione

In sintesi i giudici hanno stabilito, nonostante il guidatore del mezzo investitore non fornisca prova relativa all’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, ovvero di “aver fatto tutto il possibile perchè l’incidente non si verificasse”, questo non esime il magistrato dallo stimare “l’imprudenza e la pericolosità della comportamento del passante investito”, il quale, nell’avvenimento in giudizio, si mette in cammino di notte su una via extraurbana non illuminata.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il richiesta del pedone con derivato pena del medesimo al risarcimento delle spese processuali. Ecco l’ordinanza completa, disponibile per il download:

Ordinanza 26873/2022 della Corte di Cassazione – testo completo

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