In Cass. ord. 19121/2019 la Corte di Cassazione ha deliberato una interpretazione rilevante sulla possibilità del passeggero terzo trasportato di testimoniare nel processo del sinistro stradale. In questo articolo analizziamo tutte le fattispecie a seconda del coinvolgimento e delle casualità.

Nella maggior parte dei casi i processi che riguardano incidenti stradali sono determinati da testimonianze e dichiarazioni di persone presenti sul luogo che possa verificare quanto avvenuto. È pur vero che non è sempre possibile avere persone non direttamente coinvolte nell’incidente disponibili a certificare le ragioni di una o l’altra parte. La Cassazione ha interpretato da poco riguardo l’affidabilità delle testimonianze dei passeggeri trasportati nel veicolo, quando la testimonianza può essere presa in considerazione e quando si possono verificare conflitti di interesse.

È il caso del sinistro stradale di un veicolo che non rispettando il semaforo rosso si scontra con un veicolo con a bordo una famiglia, una coppia di coniugi o di amici. Vediamo cosa dice la legge e come la interpreta Cass. ord. 19121/2019.

Passeggero testimone di incedente stradale

Chi può testimoniare nel processo civile

La legge è molto chiara in merito, non ci sono divieti generali e soggetti esclusi dalla possibilità di testimoniare nel processo civile. Il principio di base contenuto nell’art. 246 del Codice di Procedura Civile dice che le uniche persone che non possono essere assunte come testimoni sono quelle che nella causa potrebbero avere un interesse tale da rendere illegittima la loro partecipazione al giudizio.

Va inteso che non si fa riferimento a un interesse di natura economica, come quella del marito che testimonia a favore della moglie per ottenere un risarcimento dei danni sull’auto danneggiata, piuttosto dell’interesse processuale, o interesse di fatto, di agevolare una parte coinvolta in giudizio. Per fare un esempio pratico, pensiamo a un genitore che in questi casi può perdere rilevanza ai fini della prova testimoniale.

Testimonianza di un passeggero ferito nel sinistro stradale

La letteratura è molto chiara per quanto riguarda la validità delle testimonianze dei passeggeri a bordo. La legge divide due categorie nette e ben delineate:

  • quella in cui il passeggero ha ferite e quindi ha interesse ad agire contro l’assicurazione;
  • quella in cui il passeggero non ha subito alcun danno per cui il giudizio attiene unicamente ai danni al veicolo e/o al conducente.

Nel primo caso, interpreta Cass. ord. 19121/2019 , la vittima di un sinistro non può testimoniare in favore degli altri danneggiati, essendo portatrice di un interesse processuale proprio all’esito della lite: essa infatti può sempre agire a difesa di un proprio diritto, quello cioè al risarcimento del danno in favore di sé stessa.

Inoltre, secondo l’ordinanza della Corte, il fatto che il passeggero sia già stato risarcito dall’assicurazione non cambia le carte in tavola: questi non può comunque essere sentito come testimone.

Testimonianza di un passeggero non ferito

Al contrario, può valere come prova testimoniale la dichiarazione del passeggero che non ha subito lesioni dal sinistro stradale. La rilevanza viene dal fatto che la persona non ha interesse a procedere contro l’assicurazione per il risarcimento dei danni. Perciò può essere rilevante alla causa intentata dal conducente. L’esempio, più pratico, è la moglie o il marito che testimonia a favore del coniuge al volante per il risarcimento dei danni al veicolo.

Come abbiamo visto sopra, da procedura del codice civile, la validità di un testimone si può valutare solo ex post e non ci sono categorie escluse a priori per portare dichiarazioni testimoniali.

Cass. ord. 19121/2019, il passeggero a bordo può testimoniare se non ha subito lesioni e non ha interesse a procedere contro l’assicurazione

Tirando le dovute conclusioni, il passeggero è testimone valido ai fini del processo solo se non ha un interesse proprio di richiesta risarcimento danni verso l’assicurazione. Se la persona a bordo ha subito lesioni ha il diritto legittimo del pagamento dei danni come risarcimento dunque ha un interesse processuale. Al contrario, se il danno interessa solo il veicolo o il conducente, il passeggero non ha un interesse proprio ed è a tutti gli effetti una valida prova testimoniale ai fini della risoluzione del sinistro stradale.

Cass. ord. 19121/2019, TESTO COMPLETO

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Cass. ord. 19121/2019, il passeggero è testimone di un incidente stradale